Cass. civ. n. 18728/2007
In tema di perdita al di sotto del minimo legale del capitale sociale di società per azioni, le regole dettate dagli artt. 2447 e 2448, primo comma, n. 4, c.c., prevedenti nel testo anteriore al D.L.vo n. 6 del 2003 l'automatico scioglimento della società, implicano la natura irregolare della gestione sociale nel periodo che perduri fino all'eventuale effettuazione di versamenti a definitiva ed integrale. copertura. (Nella fattispecie la S.C., nel confermare la sentenza di condanna a carico dei sindaci per responsabilità solidale
ex art. 2407 c.c., ha specificato che la prova del versamento, se effettivo, doveva risultare dal bilancio approvato,
ex art. art. 2425 bis c.c. secondo la disciplina vigente anteriormente alla modifica apportata dall'art. 8 del D.L. 9 aprile 1991, n. 127, e dalla relazione dell'amministratore,
ex art. 2429 bis c.c.).
Cass. civ. n. 3694/2007
In forza del rinvio operato (nel sistema previgente al d.lgs. n. 5 del 2003) dall'art. 2516 cod. civ. alle norme dettate per la liquidazione delle società per azioni, trova applicazione anche per le società cooperative l'art. 2449 cod. civ., che sancisce il divieto di nuove operazioni quando si sia verificata una causa di scioglimento e afferma la responsabilità illimitata e solidale degli amministratori per gli affari intrapresi in violazione di tale divieto. La norma si applica altresì alla gestione del commissario governativo, che, prevista quale mezzo di rapido intervento in caso di irregolarità di funzionamento, non si sottrae ai limiti dell'attività dell'impresa costituita in forma societaria nei confronti dei terzi e alla disciplina generale dell'insolvenza. (Rigetta, App. Venezia, 2 Ottobre 2003).
Cass. civ. n. 15302/2000
Per l'elezione e la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di una società cooperativa, è legittimo avvalersi, in sede di votazione, di schede prestampate contenenti i nomi dei candidati proposti dal consiglio uscente a condizione che tale modalità di votazione non comporti lesione delle prerogative dell'assemblea circa le modalità della votazione e che non risulti menomato l'esercizio del diritto di voto dei singoli soci. Detta menomazione non può dirsi verificata solo se, ai soci, sia espressamente attribuita, anche verbalmente, dal presidente dell'assemblea (ove una specifica disposizione statutaria non richieda forme diverse, e purché l'attribuzione stessa risulti dal verbale) la facoltà di cancellare dalla scheda di voto i nominativi proposti per sostituirli con altri di proprio gradimento.
Cass. civ. n. 516/1991
Con riguardo a società cooperativa edilizia, la cui gestione sia stata affidata ad un commissario governativo, al quale, a norma dell'art. 2543 c.c., siano attribuiti, oltre alla rappresentanza legale della società, i poteri del consiglio di amministrazione, la rappresentanza processuale della società spetta al detto organo con pienezza di poteri.