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Articolo 2525 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Quote e azioni

Dispositivo dell'art. 2525 Codice Civile

Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro [2463, 2468] né per le azioni superiore a cinquecento euro.

Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma [2521, 2538].

L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545 ter(1).

I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione(2).

Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

Note

(1) La disposizione conferma la tendenza della disciplina vigente che prevede in tutte le cooperative limiti quantitativi al conferimento, valori minimi e massimi delle azioni, contenuto particolare delle stesse.
(2) L'applicazione dei limiti non è operante nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nell'ipotesi di distribuzione ai soci degli utili o delle riserve divisibili e di ripartizione dei ristorni, nonché con riferimento ai soci che non siano persone fisiche e dei sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Ratio Legis

Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto, le previsioni della presente norma, tenuto conto delle variazioni dell'Istat.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

Massime relative all'art. 2525 Codice Civile

Cass. civ. n. 654/1994

La deliberazione con cui l'assemblea di una società cooperativa a responsabilità limitata anziché disporre un aumento di capitale in senso proprio, con conseguente sottoscrizione facoltativa dei soci, elevi la quota sociale imponendone in contrasto con il combinato disposto dagli artt. 2521 e 2532, secondo comma, c.c., a tenore del quale va esclusa la necessaria eguaglianza delle quote la sottoscrizione per la relativa entità, pena l'espulsione dei socio in caso di mancato adeguamento ad essa della partecipazione, deve ritenersi nulla, a norma dell'art. 2379 c.c. e non già annullabile integrando una deviazione dallo scopo essenziale del rapporto societario, in quanto la permanenza nella società non può essere condizionata ad ulteriori conferimenti, oltre quello originario, e il rapporto medesimo non può sciogliersi, limitatamente a un socio, se non per ragioni che, a parte la morte, siano riconducibili alla volontà (recesso) o alla responsabilità (esclusione) del soggetto.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2525 Codice Civile

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Marco chiede
mercoledì 19/01/2011

“Un nuovo socio ammesso il 30/10/2010 può versare la propria quota a gennaio 2011? Grazie.”

Consulenza legale i 20/01/2011

Le modalità di versamento della quota di capitale sociale da parte del socio ammesso sono determinate dall'atto costitutivo della società, che stabilisce i requisiti per l'ammissione di nuovi soci e la relativa procedura, dovendosi attenere a criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta dalla società (art. 2527 del c.c.).
L'informazione richiesta va pertanto rinvenuta all'interno dell'atto costitutivo della società cui è stato ammesso il socio.