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Articolo 2524 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Variabilitą del capitale

Dispositivo dell'art. 2524 Codice Civile

Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito [2521, n. 4, 2545 duodecies].

Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori(1).

Note

(1) La norma sancisce il cd. principio della "porta aperta", che tende a tutelare l'aspettativa dell'aspirante socio ad essere ammesso nella cooperativa. Tale tutela è garantita prevedendo l'obbligo di motivazione per il rigetto della domanda dell'aspirante socio, il quale potrà proporre appello avanti all'assemblea.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societą di capitali e societą cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

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