Cass. civ. n. 17666/2022
Nei consorzi con attivitą esterna, le eventuali eccedenze di gestione, costituite dalla differenza fra i ricavi ottenuti dal consorzio nella sua opera di intermediazione verso i terzi ed i costi di funzionamento, si configurano come utili che, ove previsto, ricadono nel divieto statutario di distribuzione in favore delle imprese consorziate, non potendosi ricondurre alla disciplina dei ristorni di cui all'art. 2545 sexies c.c.
Cass. civ. n. 10641/2015
In tema di societą cooperativa, i cosiddetti ristorni - da tenere distinti dagli utili in senso proprio, che in quanto remunerazione del capitale sono distribuiti in proporzione ai conferimenti effettuati da ciascun socio - costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o maggiore retribuzione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa, traducendosi in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa (nel caso delle cooperative di consumo), ovvero in integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (nelle cooperative di produzione e lavoro). Pertanto, se nel regolamento di una cooperativa di produttori di porfido viene previsto che il prezzo di acquisto del materiale possa essere integrato a fine esercizio secondo un'addizionale determinata "ex post" in ragione dei risultati della gestione, il rischio d'impresa incide unicamente sull'"an" e sul "quantum" dell'obbligazione di corresponsione del ristorno, eventuale e non predefinita, non anche sull'obbligazione relativa al prezzo della compravendita intercorrente tra la cooperativa e i soci produttori venditori, certa e predeterminata.