(massima n. 1)
La deliberazione con cui l'assemblea di una società cooperativa a responsabilità limitata anziché disporre un aumento di capitale in senso proprio, con conseguente sottoscrizione facoltativa dei soci, elevi la quota sociale imponendone in contrasto con il combinato disposto dagli artt. 2521 e 2532, secondo comma, c.c., a tenore del quale va esclusa la necessaria eguaglianza delle quote la sottoscrizione per la relativa entità, pena l'espulsione dei socio in caso di mancato adeguamento ad essa della partecipazione, deve ritenersi nulla, a norma dell'art. 2379 c.c. e non già annullabile integrando una deviazione dallo scopo essenziale del rapporto societario, in quanto la permanenza nella società non può essere condizionata ad ulteriori conferimenti, oltre quello originario, e il rapporto medesimo non può sciogliersi, limitatamente a un socio, se non per ragioni che, a parte la morte, siano riconducibili alla volontà (recesso) o alla responsabilità (esclusione) del soggetto.