(massima n. 1)
In tema di società in nome collettivo, fra i «terzi» ai quali – a norma dell'art. 2300 c.c. – non è opponibile la modificazione dell'atto costitutivo non iscritta nel registro delle imprese, sono da ricomprendersi, oltre ai creditori sociali, anche quelli particolari del socio qualora essi, esercitando la facoltà di cui all'art. 2270 c.c., abbiano acquistato diritti, mediante sequestro o pignoramento, anteriormente all'iscrizione della modificazione dell'atto costitutivo. Pertanto lo scioglimento del rapporto sociale relativamente ad un socio, con contemporanea liquidazione e corresponsione della quota, fino a quando non sia iscritto nel registro predetto, è inopponibile a chi, essendo creditore particolare del socio, a norma dell'art. 2270 c.c. abbia agito per il sequestro conservativo degli utili spettanti al socio stesso e della quota sociale. Tale inopponibilità, peraltro, non pregiudica la validità e l'efficacia – nei confronti della società e dei soci – del diritto del socio recedente a conseguire la liquidazione della parte degli utili e della quota spettantigli.