(massima n. 1)
Il regime di cui agli artt. 2290 e 2300 cod. civ., secondo cui il socio di una societā in nome collettivo che cede la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento anteriore in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione, č di generale applicazione anche nei confronti delle obbligazioni fiscali, assumendo l'Amministrazione finanziaria la posizione di soggetto terzo rispetto al rapporto sociale ed all'atto di cessione delle quote sociali.