Sono applicabili alla colonia parziaria [2164] le norme dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta e l'efficacia probatoria del libretto colonico [2161, 2162], qualora le parti l'abbiano d'accordo istituito(1) [998].