Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico 2161] fanno prova a favore e contro ciascuno di contraenti [272], se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente [2732, 2964 ss.].
Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato.
In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte [2707].
Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico, questo s'intende approvato [1427]. Le risultanze del conto possono essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro [1832, 2169, 2964; 266 c.p.c.].