Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento [1453, 1462], ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto(1) [2180].
Note
(1)
Il contratto di mezzadria può quindi essere sciolto anche per inadempimenti delle obbligazioni contrattuali non così gravi da giustificare la risoluzione per inadempimento.