La colonia parziaria [2164] non si scioglie per la morte del concedente(1).
In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2158 [2161, 2162].
Note
(1)
La norma rimanda all'applicazione della normativa prevista in materia di contratto di mezzadria.