(1)Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse [2147] ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la mano d'opera previste dall'articolo 2147, sono a carico del concedente [2765] e del mezzadro in parti uguali [, se non dispongono diversamente le norme corporative, la convenzione o gli usi](2).
Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse [1282, 1815], sino alla scadenza dell'anno agrario [in corso](2), le spese indicate nel comma precedente, [salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili [1652, 2154]](2).