Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative](1), della convenzione o degli usi, l'assegnazione delle scorte [2702] al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:
- 1) se si tratta di scorte vive [1641], secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna [1641];
- 2) se si tratta di scorte morte [1640] circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;
- 3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato di uso [998, 1640].
Note
(1)
Le norme corporative sono state abrogate quali fonti di diritto a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.