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Articolo 2163 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria

Dispositivo dell'art. 2163 Codice Civile

Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative](1), della convenzione o degli usi, l'assegnazione delle scorte [2702] al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:

  1. 1) se si tratta di scorte vive [1641], secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna [1641];
  2. 2) se si tratta di scorte morte [1640] circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;
  3. 3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato di uso [998, 1640].

Note

(1) Le norme corporative sono state abrogate quali fonti di diritto a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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