Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica [2146, 2765].
La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria [2086, 2147, 2155, 2156, 2167, 2173](1).
Note
(1)
Comma tacitamente abrogato dall'art. 6, L. 756/1964.