Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente [1594, 1624, 1649, 1656, 2146, 2173](1).
Note
                                                        
                      (1)
                    
                  Controversa è la natura della subconcessione, se essa integri un'ipotesi di subcontratto oppure di cessione del contratto (v. 1406).
                
                          
            
                           
         
      

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