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Articolo 1927 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Suicidio dell'assicurato

Dispositivo dell'art. 1927 Codice Civile

In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.

L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi [1901, 1924], non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata(1).

Note

(1) Attesa la ratio sottesa alla norma, l'ipotesi da essa considerata è solo quella del suicidio volontario e non, ad esempio, quella del suicidio di soggetto incapace di intendere e volere (v. 428 c.c.) a meno che non sia tale per causa a lui imputabile.

Ratio Legis

La norma è volta ad evitare che l'assicurato stipuli un'assicurazione sulla propria vita al preciso scopo di frodare l'assicurazione. Tuttavia, considerando che tale scelta sarebbe il frutto della disperazione a fronte di una grave situazione, il legislatore ha ritenuto che il termine di due anni dalla stipula o dalla riattivazione (1924 c.c.) possa essere sufficiente a far venir meno il proposito suicida o, almeno, a dissuadere il soggetto dalla stipula in frode.

Spiegazione dell'art. 1927 Codice Civile

Segno ed effetti della norma

Come già si è detto nell'introduzione, a differenza del legislatore del 1882 e del progetto 1921, 1925, e a somiglianza invece delle più moderne leggi straniere e sulle orme del progetto 1940, i1 nuovo codice si preoccupa della tutela del contraente debole nel dibattito contrattuale, lo stipulante.

E mentre lascia all'interprete giudicare quali norme da esso stabilite debbono ritenersi poste nel fondamentale interesse dell’ ordinamento giuridico e debbano perciò ritenersi imperative assolute, stabilisce invece espressamente quali norme debbano considerarsi poste nell’ interesse dell'assicurato e come tali siano imperative relative, derogabili cioè soltanto in suo favore. Quali siano queste norme richiamate dall’ art. 1932 lo si vede negli articoli precedenti.

Data la ratio della norma dell'art. 1932, essa non è applicabile alla riassicurazione, nella quale, essendo assicuratore anche il riassicurato, non esiste contraente più debole e conseguente necessità di sua tutela.

Il capoverso stabilisce inoltre che le clausole che derogano in senso favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge. Questa norma, già affermata in tema di lavoro per la sostituzione automatica delle clausole del contratto individuale di lavoro meno favorevoli al lavoratore con quelle corrispondenti e più favorevoli del contratto collettivo, è in realtà superflua: infatti è un principio generale quello per cui in caso di violazione di norma (anche relativamente) inderogabile, le convenzioni contrarie sono nulle, e perciò si applica de iure la legge, non più derogata.

Non è inutile notare che, dato the le condizioni generali di polizza sono sottoposte all'approvazione esplicita (assic. vita) o implicita (assic. danni) della p. a., la quale ne controlla la legittimità oltre che l'opportunità tecnica, senza peraltro sanare l'eventuale illiceità di clausole che sussistessero, in pratica le clausole contrarie alla disposizione dell'articolo 1932 si troveranno eventualmente piuttosto tra le c. d. condizioni particolari che tra quelle generali.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1927 Codice Civile

Cass. civ. n. 38218/2021

Le disposizioni in tema di assicurazione sulla vita si applicano anche al contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, inclusa la disposizione di cui all'art. 1927, comma 1, c.c., che prevede la corresponsione dell'indennizzo qualora l'assicurato si suicidi oltre due anni dopo la stipula del contratto, ma tale norma ha natura dispositiva e non cogente, con la conseguenza che la previsione, inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, secondo cui sono indennizzabili solo gli eventi dovuti a "causa fortuita, violenta ed esterna", risulta idonea ad integrare quel patto espresso che, ai sensi dell'articolo 1927 c.c., esclude l'indennizzabilitā dell'infortunio mortale dovuto a suicidio.

Cass. civ. n. 7956/1991

In tema di assicurazione sulla vita, la disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 1927 c.c. in caso di suicidio dell'assicurato (secondo la quale l'assicuratore non č obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione č cessata) č derogabile con patti di polizza, non essendo tale disposizione compresa tra le norme inderogabili indicate dall'art. 1932 c.c.

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F. E. chiede
venerdė 01/04/2022 - Marche
“Mio cognato 4 anni addietro stipula una polizza puro rischio morte con una compagnia di assicurazioni per un importo di euro 100.000. La polizza prevede che la somma assicurata viene riconosciuta "nel caso di morte da infortunio o morte da malattia". Poi un anno e mezzo fa stipula un'altra polizza assicurativa con un'altra compagnia assicurativa per un importo di 100.000 ove la stessa polizza riconosce la somma assicurata per "morte da infortunio o morte da malattia".
I due contratti esigono separatamente, essendo due compagnie diverse, la compilazione di un questionario informativo sulle diverse patologie cliniche a suo carico presenti o pregresse cui dovrebbe dichiarale.
Le due polizze prevedono i casi in cui vi è una esclusione del riconoscimento della polizza e precisamente:
la prima compagnia di assicurazione prevede che è caso di esclusione "il suicidio", "l'assunzione di psicofarmaci" e via via altri casi di esclusione indipendentemente dal lasso di tempo trascorso dalla stipula della polizza.
La seconda compagnia di assicurazione prevede che è caso di esclusione "atti contro la persona nei primi due anni dalla stipula della polizza" e questa polizza rientra prima dei due anni in quanto, appunto è stata stipulata un anno e mezzo fa ma non parla espressamente di suicidio.
Il fatto: mio cognato il 4 aprile 2021 senza alcun segno all'apparenza premonitore ha tentato un suicidio con il monossido di carbonio della propria auto, suicidio che non è andato a buon fine per il sopraggiungere di un familiare e quindi è stato salvato in tempo, senza che lo stesso riportasse
conseguenze fisiche gravi.
Immediatamente è stato portato presso l'unità psichiatrica della città e qui è stato posso e curato da una equipe di psichiatri e psicologi per circa un mese dopodiché è stato dimesso con tutta una terapia farmacologica adeguata e prescrivendo anche incontri quindicinali presso la stessa struttura
psichiatrica al fine di verificare volta volta lo stato di salute psichico del paziente.
Il giorno 3 gennaio 2022 mio cognato ha tentato di nuovo il suicidio e questa volta il suo intento è riuscito a portarlo a termine procurandosi la morte asfissiandosi con un sacchetto di plastica sulla testa senza nessuna assunzione di dose farmacologia (cito relazione medico legale redatta
immediatamente dopo il decesso).
Di tutto l'accaduto sono in possesso della relazione medico-clinica redatta dal 4/4/2021 (giorno del primo tentativo di suicidio) sino al il 3/01/2022 (giorno del decesso per suicidio) dallo Pschiatra che ha tenuto in cura dal 4/4/2021 al 3/1/2022.
Domanda: pur rimanendo le clausole di esclusione per il riconoscimento delle polizze, la prima polizza per "suicidio" indipendentemente se prima o dopo due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione, la seconda polizza per "atti contro la persona nei primi due anni dall'entrata in
vigore dell'assicurazione
" siccome però quando si era assicurato entrambe le polizze recitavano "riconoscimento della polizza solo per morte da infortunio o morte da malattia" posso invocare la morte e quindi il suicidio come atto non volontario (cioè non come il caso che una persona per una delusione amorosa, un fallimento di azienda, debiti di gioco eccc, ) ma dovuto ad una malattia psichica conclamata e quindi rientrare nei termini di polizza "Morte da malattia" ???”
Consulenza legale i 08/04/2022
Il contratto di assicurazione è quell’accordo con il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Elemento fondamentale del contratto di assicurazione, quindi, è il “rischio”, da cui l’assicurato vuole tenersi indenne, nonostante lo stesso possa anche non verificarsi mai.
Proprio per questo, tale contratto viene definito “aleatorio”, poiché la sorte dello stesso è rimessa al caso, e non alla volontà delle parti.
Esistono in commercio le più svariate polizze assicurative, volte a coprire diversi tipi di rischio e secondo varie modalità.
Anche le polizze assicurative, così come qualsiasi altro accordo giuridico, vanno interpretate innanzitutto secondo il loro tenore letterale.
Assicuratore e assicurato, in virtù dell’autonomia negoziale garantita dalla legge ai sensi dell’art. 1322 del c.c., possono convenire ciò che meglio si adatta al raggiungimento dei propri reciproci interessi.

Nel caso che occupa, entrambe le polizze assicurative stipulate escludono espressamente la copertura assicurativa nel caso in cui sia il soggetto assicurato a provocarsi intenzionalmente la morte.
È vero che la seconda polizza non fa esplicita menzione al “suicidio”; tuttavia, l’espressione “atti contro la persona” è generale e, deve ritenersi, onnicomprensiva, facendo rientrare al suo interno anche l’ipotesi del suicidio.
Indipendentemente dalle motivazioni che spingano al suicidio, ciò che a livello giuridico rileva è il rapporto causa-effetto che si instaura tra il gesto dell’assicurato e il verificarsi della morte.
In altre parole, entrambe le compagnie di assicurazione hanno inteso tutelarsi in modo particolare, anche probabilmente per evitare strumentalizzazioni della polizza stessa, escludendo espressamente la debenza dell’importo nel caso in cui la morte fosse stata causata volontariamente.


Se nelle polizze non fosse stata fatta menzione alcuna al suicidio o agli atti contro la persona, avrebbe potuto operare la disposizione generale di cui all’art. 1927 del c.c., la quale prevede che "in caso di suicidio dell’assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l’assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario”. Viceversa per il caso in cui il suicidio dovesse verificarsi oltre due anni dalla sottoscrizione della polizza.
Purtroppo, nel caso che occupa, il lasso temporale intercorso tra la sottoscrizione delle polizze e il tragico evento non rileva, essendo stata esclusa espressamente da entrambe la copertura del rischio nel caso di morte provocata volontariamente.

Per quanto invece riguarda la possibilità di far rientrare la malattia psichica nel concetto di “malattia” previsto dalla polizza, senza poter effettuare considerazioni mediche estranee all’ambito giuridico, sarebbe necessario controllare le condizioni generali di contratto delle due polizze, per capire se nel concetto di "malattia" possa essere ricompresa anche una patologia psichica, oppure la definizione di malattia (sicuramente presente nel contratto) la escluda espressamente.
In linea generale, il concetto di malattia psichica non rientra in quello di “malattia” contemplato nelle polizze assicurative di questo genere, poiché la malattia psichica, diversamente rispetto a quella “fisica”, è molto più difficilmente diagnosticabile ed accertabile.
Inoltre, potrebbe essere l’assicurato stesso, nel momento della compilazione del questionario preliminare relativo alle patologie, a sminuire la propria condizione clinica, essendo spesso le malattie psichiche, come la depressione e molte altre, non sempre immediatamente percepibili da chi ne è affetto. Proprio per questo, e per evitare eventuali abusi e incertezze, le compagnie assicurative tendono ad escludere la malattia psichica dal concetto di malattia.

Essendo comunque escluso dai termini delle due polizze il suicidio, o più in generale ogni atto contro la persona, si ritiene che nel caso di specie le coperture assicurative non possano operare.