(massima n. 1)
Con riguardo ai debiti pecuniari, quale quello inerente all'indennità assicurativa, che non siano liquidi o liquidabili mediante mero calcolo aritmetico, il luogo dell'adempimento, anche al fine dell'individuazione del forum destinatae solutionis, è il domicilio del debitore al tempo della scadenza (art. 1182 quarto comma c.c.), e, quindi, per la detta indennità, la sede dell'impresa assicuratrice, mentre non rileva che la polizza sia stata stipulata con un agente munito di potere rappresentativo ed altrove domiciliato, ove tale potere non includa la liquidazione dell'indennizzo.