(massima n. 1)
La polizza costituisce il documento probatorio tipico (anche se non esclusivo) del contratto di assicurazione ed il suo rilascio, che forma oggetto di uno specifico obbligo dell'assicuratore (arti. 1888, comma secondo, c.c.), presuppone logicamente e giuridicamente l'accettazione della proposta dell'assicurato. Pertanto, nel giudizio intentato da quest'ultimo, la polizza integra un'idonea prova del contratto, anche quando risulti sottoscritto soltanto dall'assicuratore, in quanto documenta, in modo diretto, l'accettazione del medesimo e, in modo indiretto — assumendo al riguardo valore di riconoscimento — la precedente proposta dell'assicurato, mentre la quiescenza di pagamento del premio costituisce solo un ulteriore elemento confermativo del perfezionamento e dell'efficacia del contratto.