(massima n. 1)
Nel contratto di assicurazione la forma scritta è richiesta dalla legge ad probationem tantum. Ne consegue che, per determinare il contenuto oggettivo della polizza, il giudice può fare utilmente riferimento anche alle indicazioni contenute nelle «ricevute provvisorie» rilasciate, a fronte del pagamento del premio, dall'agente munito del potere di rappresentanza. (Nella specie, l'estensione della copertura assicurativa di un trasporto di merci per via marittima risultava estesa all'evento furto soltanto in base alla ricevuta provvisoria, mentre di tale rischio non era menzione nella polizza vera e propria. La S.C., affermando il principio di cui alla massima, ha tassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la copertura assicurativa dell'evento furto, sulla base della omessa indicazione di esso nella polizza).