Cass. civ. n. 13643/2014
In tema di libretti di deposito a risparmio, la particolare efficacia probatoria prevista dall'art. 1835, secondo comma, cod. civ. si riferisce alle annotazioni che effettivamente figurino apposte sul libretto, senza che, da ciò, derivi una presunzione legale assoluta di compimento delle sole operazioni annotate. Ne consegue che è sempre ammessa la dimostrazione che un'operazione di versamento o prelevamento di somme, benché non annotata sul libretto, sia stata effettivamente eseguita.
Cass. civ. n. 2122/2014
Nel contratto di deposito a risparmio, a norma dell'art. 1835, secondo comma, cod. civ., le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appaia addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante, presupponendo peraltro tale speciale efficacia probatoria che il documento presenti i requisiti formali minimi corrispondenti alla individuazione dello stesso in conformità al modello tipico, situazione che non si verifica allorché l'efficacia in questione sia stata sottratta in radice al documento, ove, in seguito a giudizio penale, siano state dichiarate false le annotazioni su di esso apposte.
Cass. civ. n. 25370/2013
Il libretto bancario di deposito a risparmio, pur non potendosi considerare atto pubblico dotato dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., è assistito dallo speciale regime probatorio delineato dall'art. 1835, secondo comma, stesso codice, sicché, ove il documento presenti i requisiti formali minimi della sua identità, esso fa piena prova non solo delle annotazioni eseguite e sottoscritte dal funzionario addetto, ma anche della provenienza del libretto dalla banca al cui servizio appare addetto il menzionato funzionario, fermo restando che l'annotazione firmata non è il solo mezzo probatorio con il quale si può dare la prova dell'operazione bancaria, esprimendo tale speciale regime un principio di tutela rafforzata del diritto alla prova predisposto dalla legge a favore del depositario.
Cass. civ. n. 1689/2012
In tema di deposito bancario, l'emissione dei documenti di legittimazione o titoli rappresentativi (nella specie, un certificato di deposito al portatore e due libretti di risparmio al portatore) non spiega influenza nei rapporti fra banca e depositante, essendo la prima tenuta alla restituzione verso il secondo delle somme di danaro, di cui ha acquistato la proprietà, e non dei documenti probatori, i quali, ai sensi dell'art. 1835 c.c., assolvono alla diversa funzione certificativa dell'esistenza del diritto del cliente verso la banca; ne consegue che, in caso di sequestro di dette somme, poi convertito in pignoramento, il vincolo concerne il credito esistente all'atto della notifica del provvedimento cautelare, con obbligo di pagamento - in favore dei creditori del depositante - secondo gli ordini impartiti con il provvedimento di assegnazione.
Cass. civ. n. 17945/2003
Sui depositi di somme operati dal cliente e registrati sul libretto emesso dalla banca, gli interessi sono dovuti, in mancanza di specifica convenzione al riguardo, nella misura del saggio legale. E pertanto da escludere che, in difetto di un tasso convenzionalmente pattuito, al depositante spettino gli interessi secondo il minor tasso applicato dalla banca in occasione della prima capitalizzazione, trattandosi di un dato che, per un verso, in quanto proveniente da una delle parti del contratto, non può essere assunto a dimostrazione della preesistenza di un corrispondente accordo comune anche all'altra parte, se non in base ad ulteriori elementi in tal senso probanti; e che, per l'altro verso, non può trovare il sostegno legittimante nel disposto dell'art. 1835, secondo comma, c.c., giacché la peculiare efficacia probatoria che detta norma riconosce alle annotazioni sottoscritte sul libretto dall'impiegato bancario addetto al servizio riguarda la verità storica delle operazioni di prelevamento o di versamento annotate, ma non anche l'esistenza di eventuali clausole contrattuali da cui la legittimità di tali operazioni possa dipendere.
Cass. civ. n. 7869/2000
I libretti di deposito al portatore (non nominativi), funzionalmente collegati al deposito bancario al risparmio, in quanto titoli di credito, sono caratterizzati essenzialmente dalla cosiddetta «incorporazione» (il credito è portato dal titolo), dalla cosiddetta «letteralità» (nel senso che sono rilevanti i soli elementi indicati sul titolo), dalla cosiddetta «autonomia» (in quanto chi acquista un titolo diviene titolare di un diritto nuovo e autonomo rispetto al diritto del precedente titolare e il debitore non può opporgli le eccezioni personali che avrebbe potuto far valere nei confronti di quest'ultimo) e dalla cosiddetta «astrattezza» (quale irrilevanza nei confronti del terzo possessore, di buona fede del rapporto fondamentale, non menzionato; tra emittente del titolo e primo prenditore.
Cass. civ. n. 2058/2000
Nel nostro ordinamento l'attività bancaria nel suo complesso, quale comprensiva dell'esercizio del credito e della raccolta di risparmio (vedi in particolare il decreto legislativo n. 385/93) risulta disciplinata in modo tale da configurare non solo una delle tante forme di esercizio di impresa, già di per sé sottoposto a particolari forme di controllo, ma soprattutto, proprio in quanto riservata in via esclusiva agli istituti di credito ed in conformità al dato della tutela costituzionale del risparmio di cui all'art. 47 della Costituzione predisposta in favore della collettività, un «servizio» per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, di vigilanza e di «trasparenza». Da ciò deriva che i profili di responsabilità nell'espletamento di tale attività vanno individuati e, ove sussistenti, sanzionati in conformità all'elevato grado di professionalità richiesto. Se pertanto un istituto di credito rilascia un libretto al portatore privo di fondi (attività che, sia alla luce del complesso dei principi normativi di cui agli artt. 1834 e ss. c.c., sia a quella della clausola generale in tema di responsabilità di cui all'art. 1176 c.c., si configura già di per sé quale fonte di responsabilità) non può assolutamente limitarsi a definirlo inesistente (tanto più ove si presenti tale non per fatti meramente casuali, ma per diretta conseguenza del negligente comportamento dei suoi funzionari), ma deve apprestare tutte le misure (sequestro del libretto, pubblicizzazione del fatto, etc.) atte ad evitare la circolazione di un titolo emesso in mancanza dei previsti requisiti, ove ciò non avvenga, è evidente il sorgere di responsabilità
(ex art. 2043 c.c.) nei confronti di coloro che, «terzi» rispetto all'originario rapporto richiedente-banca, subiscono i danni derivanti dalla circolazione di un titolo solo formalmente valido ma in realtà attestante un credito non esigibile.
Cass. civ. n. 422/2000
In tema di libretti di deposito a risparmio la previsione, da parte del secondo comma dell'art. 1835 c.c., dell'efficacia di piena prova, nei rapporti fra banca e depositante, delle annotazioni firmate dall'impiegato addetto al servizio, sussiste soltanto ove 1'annotazione firmata sia il solo mezzo probatorio con il quale un'operazione può essere provata, dovendo ammettersi la possibilità che una delle parti possa dare prova in altro modo dell'esecuzione di operazioni non annotate o della stessa operazione annotata ma non firmata. Da ciò consegue che, in base alla regola dell'onere della prova, la banca, convenuta dal cliente con la richiesta di restituzione delle somme che risultino depositate sul libretto anteriormente ad un'operazione di disposizione, annotata ma non firmata, ove sostenga che detta operazione venne effettivamente eseguita per disposizione del cliente, è tenuta a dare dimostrazione dell'esistenza di tale disposizione.
Cass. civ. n. 3585/1996
Il libretto bancario di deposito a risparmio, pur non potendosi considerare atto pubblico dotato dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., è assistito dallo speciale regime delineato dall'art. 1835, stesso codice, sicché, ove il documento presenti i requisiti formali minimi della sua identità (da individuarsi anche, ove occorra, con riguardo agli elementi richiesti dall'istituto emittente), esso fa piena prova non solo delle annotazioni, ma anche della provenienza del libretto dalla banca al cui servizio appare addetto il funzionario che ha sottoscritto dette annotazioni o la stessa emissione. Militano, infatti, in tal senso, il principio dell'apparenza del diritto e della tutela dell'affidamento (invocabile dal depositante se ed in quanto versi in condizione di buona fede) riposto sul dato di fatto della provenienza delle annotazioni dall'impiegato che, con le modalità usuali e normali riceve i depositi, ingenerando nel pubblico la legittima opinione che egli sia assistito dal relativo potere.