(massima n. 2)
In tema di sequestro conservativo presso terzi, la conversione in pignoramento, ai sensi dell'art. 686 c.p.c., implica che il vincolo di indisponibilità dei beni sequestrati, di cui all'art. 2906 c.c., persista a carico del terzo, già autore della dichiarazione positiva resa ex art. 547 c.p.c., nonostante questi ne abbia disposto, adempiendo alla prestazione di restituzione di detti beni nei confronti del proprio creditore, successivamente esecutato, con ciò violando l'intimazione a non disporne senza ordine del giudice; detta inefficacia opera sia nei confronti del creditore sequestrante e, poi, pignorante (e, nella specie, in favore dell'avente causa di questi), sia a favore dell'ulteriore creditore, intervenuto in via surrogatoria, con susseguente assegnazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 511 c.p.c..