(massima n. 1)
In tema di libretti di deposito a risparmio la previsione, da parte del secondo comma dell'art. 1835 c.c., dell'efficacia di piena prova, nei rapporti fra banca e depositante, delle annotazioni firmate dall'impiegato addetto al servizio, sussiste soltanto ove 1'annotazione firmata sia il solo mezzo probatorio con il quale un'operazione può essere provata, dovendo ammettersi la possibilità che una delle parti possa dare prova in altro modo dell'esecuzione di operazioni non annotate o della stessa operazione annotata ma non firmata. Da ciò consegue che, in base alla regola dell'onere della prova, la banca, convenuta dal cliente con la richiesta di restituzione delle somme che risultino depositate sul libretto anteriormente ad un'operazione di disposizione, annotata ma non firmata, ove sostenga che detta operazione venne effettivamente eseguita per disposizione del cliente, è tenuta a dare dimostrazione dell'esistenza di tale disposizione.