(massima n. 1)
Nel contratto di deposito a risparmio, a norma dell'art. 1835, secondo comma, cod. civ., le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appaia addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante, presupponendo peraltro tale speciale efficacia probatoria che il documento presenti i requisiti formali minimi corrispondenti alla individuazione dello stesso in conformitą al modello tipico, situazione che non si verifica allorché l'efficacia in questione sia stata sottratta in radice al documento, ove, in seguito a giudizio penale, siano state dichiarate false le annotazioni su di esso apposte.