(massima n. 1)
In tema di libretti di deposito a risparmio, la particolare efficacia probatoria prevista dall'art. 1835, secondo comma, cod. civ. si riferisce alle annotazioni che effettivamente figurino apposte sul libretto, senza che, da ciò, derivi una presunzione legale assoluta di compimento delle sole operazioni annotate. Ne consegue che è sempre ammessa la dimostrazione che un'operazione di versamento o prelevamento di somme, benché non annotata sul libretto, sia stata effettivamente eseguita.