(massima n. 1)
In caso di insolvenza del concessionario della riscossione di tributi e della conseguente ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, l'ente impositore non può esperire l'azione di rivendica e restituzione, ex art. 103 legge fall., delle somme riscosse e versate dal concessionario su conti correnti bancari e postali a sé intestati, poiché tali somme, ex artt. 1852 e 1834 comma 1 c.c., non sono di proprietà dell'intestatario del conto corrente, ma della banca, che assume l'obbligo di restituire al titolare del conto altrettante cose dello stesso genere, mentre l'ente impositore vanta per la corresponsione delle medesime somme un diritto di credito nei confronti del concessionario. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del tribunale che aveva rigettato la domanda ex art. 103 l.f. proposta dall'ente impositore, accogliendone la domanda subordinata, di ammissione al passivo del credito in via privilegiata ex art. 2752 c.c.).