(massima n. 1)
La responsabilitą della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilitą alla volontą del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, disattendendo il principio di cui in massima, aveva ritenuto che, essendo stata raggiunta la prova presuntiva dell'idoneitą delle protezioni adottate dal prestatore dei servizi di pagamento contro l'uso non autorizzato della carta cd. prepagata "postepay", gravasse sul cliente l'onere di dimostrare di avere tenuto un comportamento esente da colpa nella custodia della carta e dei codici, in modo da evitare furti o smarrimenti).