Cass. civ. n. 24845/2025
Il patto di non concorrenza ex art. 1751-bis c.c. deve prevedere un compenso per l'agente e non può superare la durata di due anni. La mancata previsione del compenso non è causa di nullità del patto, che è norma derogabile dalle parti. La durata oltre il limite biennale comporta la nullità parziale del patto limitatamente al regime eccedente.
Cass. civ. n. 23331/2024
In tema di contratto di agenzia, poiché la naturale onerosità del patto di non concorrenza di cui all'art. 1751-bis c.c. è derogabile dalle parti, sono derogabili a fortiori le modalità di liquidazione e pagamento della relativa indennità, che può quindi anche essere erogata, come nel caso di specie, con compensi di natura provvigionale e con anticipi in corso di rapporto, salvo il conguaglio finale.
Cass. civ. n. 21524/2024
L'obbligo di corrispondere l'indennità per il patto di non concorrenza ex art. 1751-bis c.c. deve avvenire 'in occasione della cessazione del rapporto', senza che ciò implichi necessariamente la coincidenza temporale esatta con il momento della cessazione del rapporto medesimo.
Cass. civ. n. 21211/2024
In tema di patto di non concorrenza post-contrattuale, l'art. 1751-bis c.c. prevede l'obbligo di corrispondere l'indennità "in occasione della cessazione del rapporto", con una formulazione ampia che non vincola il pagamento all'esatto momento della cessazione del rapporto. Ciò significa che la mancata corresponsione dell'indennità al momento della cessazione del rapporto non esonera automaticamente l'ex agente dagli obblighi previsti dal patto di non concorrenza.
Cass. civ. n. 17770/2016
In tema di contratto di agenzia, la clausola contrattuale che prevede la facoltà della società mandante di tenere l'agente vincolato al divieto di concorrenza nei suoi confronti ed il correlato obbligo della medesima società di corrispondere un corrispettivo in caso di esercizio di tale facoltà, non integra una condizione meramente potestativa, in quanto l'efficacia dell' obbligazione non dipende dalla volontà dello stesso debitore, ossia dell'agente sul quale grava l'obbligo di non-concorrenza, bensì da quella della parte creditrice, ovvero della casa mandante, sicché tale patto non rientra nella previsione di nullità di cui all'art. 1355 c.c., ma va qualificato come patto di opzione ex art. 1331 c.c.
Cass. civ. n. 12127/2015
In materia di contratto di agenzia, l'art. 1751-bis, secondo comma, cod. civ., introdotto dall'art. 23 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, secondo cui l'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale, non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore, ancorché i contratti di agenzia cui si riferiscano siano cessati successivamente.