(massima n. 2)
La cessione del contratto, che implica la sostituzione di uno dei contraenti con un altro, presuppone che 1'oggetto dell'obbligazione rimanga immutato, nel senso che, se pur non possano escludersi modificazioni marginali, tuttavia queste non devono concernere gli elementi essenziali del contratto, che devono, invece, rimanere sostanzialmente invariati; è, invece, possibile, nei rapporti tra cedente e cessionario, l'inserimento di obbligazioni aggiuntive, purché le stesse abbiano oggetto diverso da quello del contratto ceduto, non siano con essi confliggenti e non alterino comunque il primitivo assetto del sinallagma.