(massima n. 1)
II consenso del contraente ceduto non può assumere la forma ed il valore di una mera adesione all'accordo già intervenuto tra il cedente ed il cessionario, in quanto è, invece, elemento costitutivo della cessione medesima, la quale non può essere che la risultante della fusione delle dichiarazioni di volontà e degli interessi del cedente, del cessionario e del contraente ceduto.