(massima n. 1)
Il consenso del contraente ceduto rappresenta un elemento costitutivo, al pari del consenso degli altri due soggetti. È pertanto da escludere che detto consenso possa essere dato tacitamente, qualora per il negozio sia necessaria una forma particolare, come deve ritenersi nell'ipotesi in cui tale forma sia prescritta per il negozio ceduto, data la modificazione soggettiva che di questo il detto negozio importa.