(massima n. 1)
Al fine della cessione di un contratto di locazione, il consenso del contraente ceduto, richiesto dall'art. 1406 c.c., esige, in caso di locazione immobiliare di durata ultranovennale (nella specie, trattavasi di locazione di alloggio economico e popolare con patto di futura vendita), l'atto scritto, a pena di nullità (art. 1350 n. 8 c.c.), per cui non può essere desunto dal comportamento tacito del locatore.