Cass. civ. n. 21550/2018
Il pagamento effettuato dal soggetto che aveva assunto il relativo obbligo, ancorché in base ad un contratto nullo, rimane qualificabile come adempimento del contratto stesso, suscettibile di comportare la restituzione dell'importo versato in applicazione dei principi dell'indebito oggettivo. In particolare, detto pagamento resta atto dovuto e non assume carattere e significato negoziale, tranne che nelle ipotesi tipiche indicate dall'art. 1327 c.c., non potendo essere interpretato quale accettazione della proposta di modifica di un contratto giudicato invalido di cui costituisca mera esecuzione.
Cass. civ. n. 20684/2018
In ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo stato e agli enti locali da cui è partecipata, l'azienda speciale di ente pubblico territoriale, pur appartenendo al sistema con il quale la P.A. gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a soddisfare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 Pubblica Amministrazione in senso stretto. Ne consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta "ad substantiam", né sono vietate la stipula per "facta concludentia" o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà della forme di manifestazione della volontà negoziale.
Cass. civ. n. 20225/2016
In riferimento al contratto di lavoro temporaneo, di cui all'art. 3 della l. n. 196 del 1997 ("ratione temporis" applicabile), la proroga del contratto, che ai sensi del comma 4 deve essere effettuata con atto scritto, costituisce negozio giuridico contrattuale e non atto unilaterale, sicché tanto la proposta di proroga che l'atto di accettazione del lavoratore devono essere redatti per iscritto, esclusa la possibilità che l'accordo possa concludersi con l'inizio dell'esecuzione del contratto - ai sensi dell'art. 1327 c.c. - o che la volontà del lavoratore possa essere validamente espressa per fatti concludenti.
Cass. civ. n. 11392/2016
In tema di contratti, la disciplina di cui all'art. 1327 c.c., secondo la quale il contratto, nelle tassative ipotesi indicate dal comma 1 della norma (richiesta del proponente, natura dell'affare ed usi commerciali), può intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell'iniziata esecuzione senza la preventiva accettazione della proposta, presuppone una prestazione che palesi l'insorgenza del vincolo contrattuale, sicché la mancata riscossione degli interessi dovuti sui debiti maturati non può configurarsi come esecuzione prima della risposta dell'accettante tale da determinare la conclusione di un contratto avente ad oggetto la rinuncia agli interessi stessi, trattandosi di condotta meramente passiva.
Cass. civ. n. 16446/2009
In tema di competenza per territorio, con riferimento alla disciplina dell'art. 1327 c.c. (secondo cui il contratto è concluso dove e quando ha avuto inizio l'esecuzione senza la preventiva accettazione della proposta), il "forum contractus", che individua la competenza ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve intendersi, allorché si verta in ipotesi di contratto di trasporto e salvo che non siano previste preventive prestazioni accessorie a carico del trasportatore; coincidente con quello. del luogo in cui avviene il caricamento della merce da trasportare, poiché in tale luogo si verifica l'inizio dell'esecuzione del contratto.
Cass. civ. n. 4634/2007
Il requisito della forma scritta richiesto, per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, dall'art. 23 del regolamento CEE n. 44 del 2001, è da ritenersi rispettato - sulla scorta dei criteri ermeneutici dettati con le sentenze della C.G.C.E. n. 24 del 1976 e n. 221 del 1985 - non solo nel caso di accettazione scritta della predetta clausola, ma anche quando il contratto sia stato concluso per accettazione tacita, mediante la sua esecuzione ai sensi dell'art. 1327 c.c., se il rapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola risulti regolarmente accettata per iscritto e costantemente applicata, senza che emergano elementi tali da giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale.
Cass. civ. n. 12942/2000
I contratti di cui sia parte una Pubblica Amministrazione (anche se agente
iure privatorum) richiedono la forma scritta
ad substantiam, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente che la forma scritta riguardi la sola dichiarazione negoziale della pubblica amministrazione e che pertanto deve escludersi la conclusione di contratti
per facta concludentia ossia mediante inizio, dell'esecuzione (della prestazione da parte del privato), secondo il modello di cui all'art. 1327 c.c.
I contratti di cui sia parte una Pubblica Amministrazione (anche se agente
jure privatorum) richiedono la forma scritta
ad substantiam, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente che la forma scritta riguardi la sola dichiarazione negoziale della Pubblica Amministrazione e che pertanto deve escludersi la conclusione di contratti per
facta concludentia ossia mediante inizio, dell'esecuzione (della prestazione da parte del privato), secondo il modello di cui all'art. 1327 c.c.
Cass. civ. n. 5139/1997
La conclusione del contratto nel luogo e nel tempo in cui ha avuto inizio l'esecuzione da parte del destinatario della proposta si verifica solo nelle ipotesi tassative di cui all'art. 1327 c.c. Tuttavia, quando, non vertendosi in una di dette ipotesi, il contratto viene eseguito .a prescindere dalla risposta e successivamente viene dato avviso dell'avvenuta esecuzione, pur nella convinzione che tale dichiarazione configuri l'avviso di cui al secondo comma dell'art. 1327, tale avviso può assumere, in presenza di elementi univoci, il valore di accettazione della proposta, stante il fondamentale principio di conservazione del contratto, di cui all'art. 1367 c.c. (Nella specie, la S.C., in sede di regolamento di giurisdizione, ha ritenuto, in riferimento all'art. 4 n. l c.p.c. — applicabile alla controversia, iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995 —, il contratto concluso non già nel luogo dell'inizio dell'esecuzione, in difetto dei presupposti di cui all'art. 1327, ma nel luogo in cui il proponente aveva ricevuto la comunicazione relativa all'avvenuta esecuzione).
Cass. civ. n. 13103/1995
La clausola pronta consegna in una proposta contrattuale contiene la richiesta, da parte del proponente, che il destinatario esegua la prestazione immediatamente, senza preventiva risposta.
Cass. civ. n. 1032/1991
La conclusione del contratto — ai sensi dell'art. 1327, primo comma, c.c. — nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione senza la preventiva risposta dell'accettante presuppone non solo la sussistenza di una delle ipotesi tassativamente previste da detta norma (richiesta del proponente, natura dell'affare, usi), ma anche la puntuale conformità dell'esecuzione alla proposta, con la conseguenza che, ove quest'ultima condizione faccia difetto, non è applicabile la norma predetta ma quella generale di cui al quinto comma dell'art. 1326 dello stesso codice secondo la quale «una accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta», la quale, affinché possa ritenersi raggiunto l'accordo delle parti e perfezionato il contratto, deve essere accettata dall'originario proponente anche mediante un comportamento concludente. (Nella specie, alla stregua del principio suesposto, la S.C. ha ritenuto, con riferimento ad un rapporto di agenzia, che la consegna ai clienti, effettuata dal proponente, di quantitativi di merci inferiori a quelli risultanti dagli ordini trasmessi dall'agente, non concretasse un inizio di esecuzione, ai sensi dell'art. 1327, primo comma, c.c., dei contratti promossi dall'agente medesimo, configurandosi tale ridotta consegna come modifica della proposta di cui alla «copia-commissione»).
Cass. civ. n. 6189/1990
Ai fini dell'individuazione del luogo di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1327 c.c., la sussistenza delle condizioni (natura dell'affare o espressa richiesta del proponente) che giustificano l'inizio dell'esecuzione del contratto senza preventiva comunicazione dell'accettazione della proposta deve essere provata dall'attore o comunque risultare dagli atti di causa. Pertanto, con riguardo ad un rapporto di agenzia, poiché la natura di esso non è tale da giustificare l'immediata esecuzione della prestazione, il luogo di conclusione del contratto può identificarsi con quello in cui ha avuto inizio l'attività dell'agente solo ove risulti dagli atti, oppure sia provata dall'interessato, la formulazione, ad opera della controparte, di espressa richiesta in tal senso, della quale l'avvenuto inizio di detta attività costituisce di per sé mera circostanza indiziaria.
Cass. civ. n. 1774/1990
Affinché il contratto possa intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell'iniziata esecuzione senza una preventiva accettazione della proposta — esattamente indicativa del contenuto del contratto in modo da consentire di ravvisare un'accettazione tacita della stessa proprio nella detta esecuzione — è necessario, ai sensi dell'art. 1327 c.c., che ciò sia richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi o che vi sia comunque una espressa richiesta in tal senso del proponente.
Cass. civ. n. 2858/1985
La norma di cui all'art. 1327 c.c. (esecuzione del contratto prima della prestazione dell'accettante) non è applicabile ad altre ipotesi che non siano quelle da esso specificamente indicate, con la conseguenza che il contratto s'intende concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione soltanto nei casi previsti dal primo comma di detto articolo: espressa richiesta nel proponente, natura dell'affare o uso, che impongano l'esecuzione della prestazione senza una preventiva risposta.
Cass. civ. n. 4592/1977
L'art. 1327 c.c., ove prevede la conclusione del contratto per effetto dell'inizio dell'esecuzione della prestazione, si riferisce esclusivamente ad un comportamento proveniente dal destinatario della proposta contrattuale, e non anche dall'autore della medesima. Pertanto, la circostanza che il sottoscrittore di una proposta di polizza, inoltrata a compagnia assicurativa, versi nelle mani dell'agente di quest'ultima una somma di denaro, a titolo di premio, non può assurgere a fatto equipollente e sostitutivo dell'accettazione della proposta, al fine del perfezionamento del contratto di assicurazione.
Cass. civ. n. 1441/1972
La norma dell'art. 1327 c.c., secondo cui il contratto può, in determinate circostanze, ritenersi concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione, non è invocabile allorché il proponente abbia richiesto espressamente una formale accettazione.
Cass. civ. n. 3380/1971
L'esecuzione e l'accettazione della prestazione che è tipica di un determinato contratto sono sufficienti per far ritenere il contratto tacitamente e validamente concluso, se la legge non ne condiziona la validità a forme particolari. (Nella specie, il S.C. ha giudicato che i giudici di merito, a ragione, avessero ritenuto concluso tacitamente un rapporto di assicurazione sociale volontaria contro gli infortuni, per avere l'istituto previdenziale ricevuto ed accettato i contributi volontariamente versatigli per un lavoratore quindicenne, non soggetto, all'epoca dell'infortunio all'assicurazione obbligatoria).
Cass. civ. n. 2401/1970
Perché possa applicarsi la regola di cui all'art. 1327 c.c., non basta che sussista la possibilità di una immediata esecuzione del contratto, ma occorre che a questa il proponente abbia uno specifico interesse, prevalente su quello alla preventiva risposta, interesse che deve nascere dalla natura stessa dell'affare a cui il contratto si riferisce. La qualità di cosa fungibile dell'oggetto o la predeterminazione del prezzo non costituiscono di per sé soli elementi che possano far ritenere sussistente lo specifico interesse alla esecuzione immediata del contratto, secondo la previsione dell'art. 1327 c.c.
Cass. civ. n. 4035/1969
Per l'applicabilità della norma di cui all'art. 1327 c.c. (esecuzione senza preventiva risposta), ai fini della individuazione del luogo di conclusione del contratto è del tutto arbitrario limitare il concetto di esecuzione all'adempimento della prestazione di uno dei contraenti, escludendo l'adempimento della prestazione dell'altro, se consistente nel pagamento di una somma di denaro.
Cass. civ. n. 3891/1969
L'art. 1327 c.c. non risulta applicabile quando il venditore spedisca alla controparte un quantitativo di merce maggiore di quello ordinatogli, ponendo in essere una nuova proposta che impedisce l'incontro dei consensi.