(massima n. 1)
Per l'applicabilitā della norma di cui all'art. 1327 c.c. (esecuzione senza preventiva risposta), ai fini della individuazione del luogo di conclusione del contratto č del tutto arbitrario limitare il concetto di esecuzione all'adempimento della prestazione di uno dei contraenti, escludendo l'adempimento della prestazione dell'altro, se consistente nel pagamento di una somma di denaro.