(massima n. 1)
L'art. 1327 c.c., ove prevede la conclusione del contratto per effetto dell'inizio dell'esecuzione della prestazione, si riferisce esclusivamente ad un comportamento proveniente dal destinatario della proposta contrattuale, e non anche dall'autore della medesima. Pertanto, la circostanza che il sottoscrittore di una proposta di polizza, inoltrata a compagnia assicurativa, versi nelle mani dell'agente di quest'ultima una somma di denaro, a titolo di premio, non può assurgere a fatto equipollente e sostitutivo dell'accettazione della proposta, al fine del perfezionamento del contratto di assicurazione.