(massima n. 1)
Ai fini dell'individuazione del luogo di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1327 c.c., la sussistenza delle condizioni (natura dell'affare o espressa richiesta del proponente) che giustificano l'inizio dell'esecuzione del contratto senza preventiva comunicazione dell'accettazione della proposta deve essere provata dall'attore o comunque risultare dagli atti di causa. Pertanto, con riguardo ad un rapporto di agenzia, poiché la natura di esso non è tale da giustificare l'immediata esecuzione della prestazione, il luogo di conclusione del contratto può identificarsi con quello in cui ha avuto inizio l'attività dell'agente solo ove risulti dagli atti, oppure sia provata dall'interessato, la formulazione, ad opera della controparte, di espressa richiesta in tal senso, della quale l'avvenuto inizio di detta attività costituisce di per sé mera circostanza indiziaria.