(massima n. 1)
La conclusione del contratto — ai sensi dell'art. 1327, primo comma, c.c. — nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione senza la preventiva risposta dell'accettante presuppone non solo la sussistenza di una delle ipotesi tassativamente previste da detta norma (richiesta del proponente, natura dell'affare, usi), ma anche la puntuale conformità dell'esecuzione alla proposta, con la conseguenza che, ove quest'ultima condizione faccia difetto, non è applicabile la norma predetta ma quella generale di cui al quinto comma dell'art. 1326 dello stesso codice secondo la quale «una accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta», la quale, affinché possa ritenersi raggiunto l'accordo delle parti e perfezionato il contratto, deve essere accettata dall'originario proponente anche mediante un comportamento concludente. (Nella specie, alla stregua del principio suesposto, la S.C. ha ritenuto, con riferimento ad un rapporto di agenzia, che la consegna ai clienti, effettuata dal proponente, di quantitativi di merci inferiori a quelli risultanti dagli ordini trasmessi dall'agente, non concretasse un inizio di esecuzione, ai sensi dell'art. 1327, primo comma, c.c., dei contratti promossi dall'agente medesimo, configurandosi tale ridotta consegna come modifica della proposta di cui alla «copia-commissione»).