Gli effetti della nullità dell'obbligazione assunta riguardo all' obbligazione estinta ed alle sue garanzie. La dottrina sotto il vecchio codice e la soluzione del nuovo
Con quest' ultima norma viene risolto un grave problema sul quale il vecchio codice taceva completamente, e cioè quale fosse la nuova sorte della obbligazione originaria quando quella sostituita in testa al nuovo debitore fosse nulla od annullabile. L' opinione dominante era nel senso che in ambedue le ipotesi, posta nel nulla la nuova obbligazione, si perpetuasse l'antica. Il dubbio più acuto rimaneva però sulla possibilità che rivivessero anche le vecchie garanzie, dato il concetto di retroattività integrale che è insito nel fenomeno dell'annullamento. La presente disposizione, pure affermando la reviviscenza della vecchia obbligazione, tiene ferma però l' irretrattabile estinzione delle garanzie prestate dai terzi. Costoro non potrebbero seguire le vicende della vecchia obbligazione, dopo che il creditore ha spontaneamente liberato il debitore garantito, e potrebbero, anzi, aver perso la possibilità pratica di un utile rilievo o regresso.
Il creditore, al momento della decisiva dichiarazione, valuterà gli eventi ed esigerà eventualmente una assunzione cumulativa. Altrimenti, subirà il rischio di riavere soltanto la obbligazione personale del vecchio debitore. Poiché la norma si riferisce soltanto alle garanzie prestate da terzi (fideiussione o garanzia reale), se ne deduce che, insieme con l'obbligazione del debitore, rivivono anche le garanzie prestate da lui personalmente. Si intende però che quanto al pegno, occorrerà la ricostituzione mediante la riconsegna della cosa, e quanto all' ipoteca, la cancellazione, eventualmente avvenuta, imporrà la reiscrizione col grado derivante dalla nuova data.