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Articolo 1185 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Pendenza del termine

Dispositivo dell'art. 1185 Codice Civile

Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza [1206], salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore [1184, 1208 n. 4](1).

Tuttavia il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine [2033](2). In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato [2041, 2042](3)(4).

Note

(1) Credito esigibile ma non eseguibile.
(2) Se il debitore paga erroneamente prima della scadenza del termine ovvero versa in incapacità naturale (v. 428 c.c.) al momento in cui adempie, egli può agire per la ripetizione dell'indebito.
(3) La norma si applica anche alle obbligazioni che non hanno ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.
(4) L'arricchimento si verifica poichè il creditore riceve una somma prima della scadenza dell'obbligazione e su questa somma maturano interessi legali (1282 c.c.), che non gli spettano se non dal giorno in cui l'adempimento è dovuto.

Ratio Legis

La norma si lega strettamente al precedente art. 1184 c.c.. Il secondo comma precisa i limiti di tutela che vengono concessi al debitore. Questi non è tenuto ad adempiere prima della scadenza dell'obbligazione, a meno che non abbia scelto liberamente di farlo in accordo col creditore. Se però adempie in anticipo pur non essendovi tenuto, il pagamento rimane valido.

Brocardi

Ante diem solutum repeti non potest
Dies solutionis
Dolo petis quod mox restiturus es
Interusurium
Nisi novissimus totus dies compleatur, non finit obligatio
Plus dat qui cito dat
Tempus destinatae solutionis

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

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Anonimo chiede
venerdì 28/06/2024
“Buongiorno. Vorrei sapere se, avendo approvato la maggioranza dei Condomini il riparto in 4 rate per le spese straordinarie per il rifacimento del tetto, sono tenuta a anticipare anche l'ultima rata della mia quota, se l'amministratore non è in grado di sottoporre le fatture relative alla copertura dei 3/4 della spesa, visto che la prima rata è stata anticipata ad aprile e le successive con scadenza mensile, mentre i lavori sono iniziati solo questo mese. Grazie”
Consulenza legale i 05/07/2024
Debitore e creditore possono convenire che una determinata somma di denaro venga pagata entro un certo termine. Ciò accade spessissimo in ambito condominiale in maniera del tutto automatica nel momento in cui viene approvata la rateizzazione delle spese condominiali i cui pagamenti vengono spalmati nel corso della annualità di bilancio.

Ai sensi dell’art.1185 del c.c. il creditore (in questo caso il condominio) non può pretendere il pagamento della somma di denaro dal suo debitore (in questo caso il condomino, proprietario) prima del completo decorso del termine concordato. Nulla vieta però che il debitore corrisponda spontaneamente in anticipo la somma di denaro da lui dovuta prima del decorso del termine pattuito. In questo caso, il secondo comma dell’art. 1185 del c.c. specifica che il debitore non può pretendere dal creditore la restituzione di quanto pagato in anticipo.

Si può quindi concludere che l’amministratore non può pretendere che il condomino paghi in anticipo le sue rate rispetto al piano di pagamento approvato in assemblea, nel momento in cui è stata deliberata l’approvazione del rendiconto condominiale (vuoi per spese ordinarie o straordinarie); tuttavia, il proprietario anche per venire incontro ad eventuali sofferenza di cassa, può del tutto liberamente (senza esservi costretto) decidere di pagare in anticipo quanto dovuto.