Con questo termine si indicano quei particolari interessi che sorgono in seguito al pagamento anticipato da parte del debitore (il quale, si ricordi, non può chiedere la ripetizione di quanto dato): essi consistono nella differenza tra il valore che ha la prestazione eseguita in anticipo ed il valore che la stessa avrebbe avuto se fosse stata effettuata alla scadenza. Nel diritto romano, il termine designava, appunto, l'interesse "attivo" a favore del debitore, in contrapposizione all'interesse "semplice", a sfavore del debitore.