(massima n. 1)
Per la famiglia giā costituita alla data di entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, la comunione legale, in assenza della dichiarazione di dissenso di cui all'art. 228, primo comma, della legge, decorre dal 16 gennaio 1978 ed interessa i beni acquistati dai coniugi separatamente nel primo biennio di applicazione della legge stessa solo se ancora esistenti nel patrimonio del coniuge che li ha acquistati; conseguentemente, il titolare del diritto di prelazione agraria che, dopo avere esercitato il riscatto del fondo venduto senza la prescritta "denuntiatio", intenda chiedere l'accertamento giudiziale del suo diritto, non deve agire anche contro il coniuge dell'acquirente del fondo qualora la vendita sia stata stipulata in detto biennio successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 e la dichiarazione di riscatto sia stata comunicata nello stesso periodo, atteso che, in tale ipotesi, il fondo non č mai entrato in comunione dei coniugi. (Cassa con rinvio, App. Bari, 24/03/2005)