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La comunione legale dei beni viene meno solo quando la sentenza di separazione diventa definitiva

Famiglia - -
La comunione legale dei beni viene meno solo quando la sentenza di separazione diventa definitiva
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 9124 del 27 aprile 2015, è intervenuta sul tema relativo al regime patrimoniale tra i coniugi.

Come noto, al momento della celebrazione del matrimonio, i coniugi possono decidere di optare, anziché per la comunione dei beni (la quale comporta, in sostanza, che tutti i beni che vengono acquistati dai coniugi durante il matrimonio, diventano di proprietà di entrambi, salvi i beni di uso strettamente personale), per la separazione dei beni, la quale consente ai coniugi di mantenere la proprietà esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Se i coniugi, al momento del matrimonio, non dichiarano nulla, il regime patrimoniale che verrà applicato automaticamente è quello della comunione dei beni.

In proposito, infatti, l’art. 159 codice civile prevede espressamente che, in mancanza di diversa convenzione, il “regime patrimoniale legale della famiglia (…) è costituito dalla comunione dei beni”.
I successivi artt. 177179 c.c., poi, indicano espressamente quali beni ricadano nella comunione e quali, invece, restino di proprietà esclusiva dei singoli coniugi (come i beni di uso strettamente personale).

E’ altrettanto noto che tale regime patrimoniale si scioglie nel momento in cui il matrimonio cessa, ma possono sorgere dei dubbi in ordine al momento preciso in cui si verifica lo scioglimento: esso, infatti, si verifica col passaggio in giudicato della sentenza di separazione (vale a dire, quando la stessa diventa definitiva e non è più impugnabile) o in un altro momento?

Ebbene, il Tribunale di Roma, con la sentenza sopra citata, è intervenuto proprio su questa questione, fornendo una risposta a questo quesito.

Nel caso all’esame del Tribunale, un coniuge aveva agito in giudizio nei confronti dell’altro in quanto, tra gli stessi, al momento della separazione, era sorta una contestazione in ordine a determinati bene, che secondo il marito dovevano dividersi al 50% tra i coniugi, in quanto facenti parte della comunione legale, ai sensi dell’art. 177 c.c.
La moglie, invece, si difendeva, sostenendo che tali beni non dovevano considerarsi come facenti parte della comunione legale, dal momento che erano stati da lei acquistati, dopo la separazione personale.

Il Tribunale riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dal marito, concludendo nel senso che i beni in questione dovevano considerarsi come parte della comunione legale, dal momento che gli stessi erano stati acquistati dalla moglie nel corso del procedimento di separazione, ma quando non era ancora avvenuto il passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Peraltro, secondo il giudice, a nulla rileva il fatto che i beni in questione fossero stati acquistati dalla moglie, con denaro proprio, in quanto, l’art. 192 c.c. attribuisce a ciascun coniuge“il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, e non già alla ripetizione - totale o parziale - del denaro personale e dei proventi dell'attività separata (che cadono nella comunione "de residuo" solamente per la parte non consumata al momento dello scioglimento) impiegati per l'acquisto di beni costituenti oggetto della comunione legale "ex" art. 177, primo comma lett. a), cod. civ., rispetto ai quali trova applicazione il principio inderogabile, posto dall'art. 194, primo comma, cod. civ., secondo cui, in sede di divisione, l'attivo e il passivo sono ripartiti in parti eguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l'acquisto dei beni caduti in comunione".

In sostanza, finché non diventa definitiva la sentenza di separazione, gli acquisti che vengano effettuati dai coniugi, ricadono nel regime della comunione legale, laddove si tratti di beni che la legge ricomprende nella stessa (in proposito, si leggano gli artt. 177 – 179 c.c.), con la conseguenza che anche detti beni dovranno essere divisi al 50% tra i coniugi al momento della separazione.


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