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Articolo 58 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Dichiarazione di morte presunta dell'assente

Dispositivo dell'art. 58 Codice Civile

Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza [56] dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.

In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età [2] dell'assente.

Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza [49].

Ratio Legis

La dichiarazione di morte presunta, accertata con sentenza, ha effetti analoghi a quelli della cd. morte accertata in via diretta. Con la norma in esame si consente tale facoltà al giudice solamente decorso un relativamente lungo arco di tempo, ai fini della certezza del diritto e delle situazioni da esso tutelate.

Brocardi

Absentia longa morti aequiparatur

Spiegazione dell'art. 58 Codice Civile

Anche la morte presunta è una situazione di diritto, ed il giudice del tribunale dell'ultimo domicilio può (e non "deve": si tratta di una valutazione discrezionale) pronunciare sentenza di morte presunta che produce gli stessi effetti della morte accertata, ai fini successori e dei diritti personali (che si estinguono).
Non è necessario attendere i 10 anni legislativamente previsti quando la scomparsa avvenne in seguito ad infortunio (es. naufragio o terremoto) e sono trascorsi 2 anni dalla scomparsa, o in seguito ad evento bellico, deportazione et similia (in tal caso saranno sufficienti due anni dal trattato di pace o tre anni dal termine delle ostilità).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

76 Sensibili modificazioni sono state apportate poi alle singole disposizioni, sia per il nuovo orientamento sistematico, sia per venire incontro ai voti che sono stati fatti. Si è anzitutto stabilito nell'art. 58 che la sentenza deve esplicitamente dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia. E' stata poi modificata la formulazione del secondo comma, prescrivendosi che in nessun caso la sentenza possa essere pronunciata se non siano trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente. Questo limite posto alla dichiarazione di morte presunta è, per ovvie ragioni, più felicemente espresso di quel che non fosse nell'art. 63 del progetto definitivo, che stabiliva il divieto di dichiarare la morte presunta prima che fossero decorsi trent'anni dalla nascita dell'assente. Nello stesso art. 58 infine si è voluto precisare che la dichiarazione di morte presunta non deve necessariamente essere preceduta dalla dichiarazione di assenza.

Massime relative all'art. 58 Codice Civile

Cass. civ. n. 17133/2016

Il diritto alla percezione della pensione di reversibilitą del coniuge scomparso sorge dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di morte presunta, sicché anteriormente a tale momento non decorre il termine di prescrizione del relativo diritto.

Cass. civ. n. 759/1969

Il provvedimento di dichiarazione di morte presunta ha forma, contenuto ed effetti di sentenza, compresa la forza del giudicato, nel quadro del carattere sostanzialmente contenzioso del giudizio, dal che deriva l'impugnabilitą del provvedimento stesso con l'appello e con il ricorso per cassazione.

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