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Articolo 49 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dichiarazione di assenza

Dispositivo dell'art. 49 Codice Civile

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che sia dichiarata l'assenza.

Spiegazione dell'art. 49 Codice Civile

L'assenza è una situazione di diritto, dichiarata con sentenza dal giudice al termine di un procedimento iniziato dopo due anni dalla scomparsa, ed allorquando determinati soggetti legittimati (a vario titolo, ma accomunati dalla pretesa di avere diritti sui beni dello scomparso) propongano l'azione.
In tale categoria di soggetti rientrano coloro che si ritengano eredi testamentari, coloro le cui obbligazioni nei confronti dello scomparso si estinguerebbero, il nudo proprietario di un bene del quale lo scomparso sia usufruttuario.
Non è inoltre necessario che sia stato nominato, precedentemente, un curatore dello scomparso.
La dichiarazione di assenza riveste la forma di sentenza, impugnabile pertanto da chi ne abbia interesse.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

69 In tema di assenza era stato proposto di distinguere due fasi: quella dell'assenza presunta e quella dell'assenza dichiarata. Nella relazione al progetto definitivo furono esposte le ragioni che indussero a non considerare la presunzione di assenza come istituto a sè. Non si è creduto di mutare avviso, anche di fronte alla esigenza che è stata segnalata di definire in maniera precisa la scomparsa della persona. Questa esigenza è pienamente soddisfatta dall'art. 48, il quale, per quanto incidentalmente, definisce con compiutezza il fatto della scomparsa, senza incorrere peraltro nella manifesta improprietà di dover qualificare come presunzione la constatazione di uno stato di fatto, qual'è quello della scomparsa della persona. Era stato inoltre proposto di prevedere l'intervento del tribunale per i provvedimenti cautelativi nell'interesse dello scomparso non soltanto per gli atti che non possono farsi dal procuratore, ma anche per quelli che non possono compiersi dal rappresentante legale dello scomparso. Ma l'aggiunta di questa ultima ipotesi non ha ragion d'essere. E' giusto che si preveda il caso del procuratore, munito di poteri più o meno ampi secondo l'atto di procura. Per il rappresentante legale, invece, i poteri sono fissati dalla legge che stabilisce anche le forme abilitative necessarie per integrare, quando occorra, la rappresentanza. Queste norme devono rimanere immutate anche in caso di scomparsa del rappresentato, né sarebbe ammissibile che il tribunale autorizzasse il legale rappresentante a sorpassare i limiti fissati dalla legge, senza seguire le norme che la legge medesima prescrive. Si è curato di far risultare nell'art. 49 del c.c. che l'istanza per la dichiarazione di assenza può essere proposta da chi ragionevolmente creda di vantare diritti sui beni dello scomparso dipendenti dalla morte di lui. Si è inoltre eliminato dallo stesso articolo il capoverso del corrispondente articolo del progetto definitivo. Esso era superfluo, perché dalla norma successiva risulta chiaro che la dichiarazione di assenza deve essere fatta con sentenza.

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