Cass. civ. n. 32992/2018
Ai fini dell'individuazione della residenza fiscale del contribuente deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento.
Cass. civ. n. 21922/2017
Ai fini della nullità della notifica non è sufficiente che il destinatario, il quale sostenga di aver trasferito la residenza all'estero, deduca di aver curato gli adempimenti previsti dall'art. 6 l. n. 470 del 1988 per l'iscrizione all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE) in data precedente a quella della notifica, atteso che tali adempimenti non sono sostitutivi di quelli, distinti ed ulteriori, previsti dagli artt. 44, comma 1, c.c. e 31 disp. att. stesso codice, secondo i quali il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e, nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona, deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.
Cass. civ. n. 19714/2017
Ai fini della nullità della notifica il destinatario, che sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, non solo deve produrre una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l'iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, ma deve anche provare la tempestiva dichiarazione fatta al comune che ha abbandonato con la stessa decorrenza.
Cass. civ. n. 10183/2014
Ai sensi dell'art. 44 cod. civ. la residenza originaria si considera immutata sino alla regolare denunzia del trasferimento, sicché non può essere rimesso in termini ex art. 294 cod. proc. civ. il contumace che lamenti di non aver avuto notizia dell'atto di citazione, notificatogli presso la residenza originaria, essendosene allontanato senza dare disposizioni per essere prontamente informato di quanto a lui indirizzato.
Cass. civ. n. 8875/2013
Il giudice competente per l'apertura della tutela in caso di interdizione legale va individuato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 662 cod. proc. pen. e 343 cod. civ., con riferimento al domicilio del condannato, da presumersi, ai sensi dell'art. 44 cod. civ., coincidente con la sua residenza anagrafica, senza che assuma rilievo il fatto che, a seguito della sopravvenuta irreperibilità dell'interdetto, sia pendente la procedura di cancellazione dai registri anagrafici, posto che l'interdizione legale non è caducata dalla latitanza ovvero dall'irreperibilità del condannato. (Regola competenza)
Cass. civ. n. 21370/2011
Il domicilio individua il luogo ove la persona ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sicché riguarda la generalità dei rapporti del soggetto, non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari. Affinché possa ritenersi verificato un trasferimento di domicilio, pertanto, debbono risultare inequivocabilmente accertati sia il concreto spostamento da un luogo all'altro del centro di riferimento del complesso dei rapporti della persona, sia l'effettiva volontà d'operarlo, a prescindere dalla dimora o dall'effettiva presenza in quel determinato luogo. Ne consegue che il ricovero in una casa di cura o di riposo non implica, necessariamente, anche il trasferimento del domicilio in detto luogo, in quanto il ricovero può avere carattere temporaneo e/o comunque non continuativo, ben potendo la persona, per più o meno brevi periodi, riportarsi nel luogo lasciato e, soprattutto, voler ivi comunque conservare, per intuibili motivi morali e materiali, il centro principale dei propri rapporti.
Cass. civ. n. 21916/2006
In base al combinato disposto degli artt. 31 disp. att. c.c. e 44 c.c., ai fini dell'opponibilità ai terzi di buona fede del trasferimento di residenza di una persona fisica è necessaria la denuncia di quest'ultima sia al comune di provenienza che a quello di arrivo, ma non è prescritto che tale doppia dichiarazione debba essere effettuata con distinti atti, poiché, al contrario, gli artt. 13, comma 2, e 18, comma 1, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (recante approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) — con i quali le predette norme codicistiche devono essere coordinate — stabiliscono che siffatte dichiarazioni, da redigersi utilizzando un «modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica» devono essere trasmesse, entro venti giorni, dall'ufficiale di anagrafe che le ha ricevute «al comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione» restando così previsto che la doppia dichiarazione di trasferimento di residenza sia effettuata mediante un unico documento destinato sia al comune che si abbandona che a quello di nuova residenza, il quale è specificamente incaricato di trasmettere il documento stesso anche al comune della precedente residenza. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi ritenuto, ai fini della competenza territoriale in causa di separazione tra coniugi, opponibile all'attore il cambio di residenza del convenuto eseguito in base a rituale dichiarazione consegnata al solo comune di nuova residenza).
Cass. civ. n. 662/2000
Il comune di residenza della persona è presuntivamente determinabile, anche ai fini della validità di una notificazione eseguita a norma degli artt. 139 ss. c.p.c., e fino a prova contraria, sulla scorta delle risultanze anagrafiche, nel senso che la persona che adduca una diversa situazione abitativa rispetto a quella risultante dal certificato anagrafico deve necessariamente provare l'anteriorità del trasferimento della residenza rispetto alla data di notificazione mediante produzione della doppia dichiarazione resa presso il comune della vecchia residenza e presso quello ove sia stata fissata la nuova dimora abituale. Quando, peraltro, manchi una certificazione anagrafica che consenta di identificare il comune in cui è stata eseguita la notificazione con quello della residenza del destinatario al momento dell'atto, e risultino altresì versate in atti attestazioni di tale comune e di altro comune entrambe convergenti nell'evidenziare lo spostamento di residenza dal primo al secondo in epoca anteriore alla data della notifica, difetta il presupposto per presumere la collocazione della dimora abituale del soggetto nel luogo di esecuzione della notificazione, e non può, conseguentemente, ritenersi gravante su quest'ultimo l'onere di provare anche l'effettuazione delle due sopra menzionate dichiarazioni prima del giorno della notificazione. (Principio affermato dalla S.C. in relazione alla notifica della convocazione ex art. 15 della legge fallimentare avvenuta in epoca successiva al trasferimento della residenza dell'imprenditore, senza che in atti risultasse versato alcuna certificazione anagrafica che identificasse il comune di residenza di questi al tempo dell'atto con quello della notificazione).
Cass. civ. n. 8681/1998
La conoscenza, da parte del notificante, del luogo di residenza (o dimora) effettiva del destinatario dell'atto ne comporta l'obbligo d'eseguire la notifica in tale luogo (non potendo operare, nei suoi confronti, la più rigorosa disciplina di cui all'art. 44 c.c. in tema d'opponibilità del trasferimento della residenza), attesa l'efficacia meramente presuntiva delle risultanze anagrafiche, superabile con ogni mezzo di prova idoneo a dimostrare la volontaria dimora di un soggetto in luogo diverso.
Cass. civ. n. 1648/1996
Ai fini della nullità della notifica non basta che il destinatario, il quale sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, produca una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l'iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi degli artt. 44, comma 1, c.c. e 31 disp. att. stesso codice, il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e che, in base alle norme regolamentari sull'anagrafe della popolazione (art. 16 D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136 e, successivamente, art. 18 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, sicché la suddetta certificazione anagrafica non fornisce la prova dell'avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abbandonato (nella specie, trattavasi di una notifica ex art. 140 c.p.c. e non erano stati dedotti in giudizio elementi da cui desumersi che il notificante conoscesse, o avrebbe potuto conoscere, con l'ordinaria diligenza, il trasferimento di residenza del destinatario della notifica).