Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 2878 del 31 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'individuazione della residenza fiscale del contribuente, deve farsi riferimento al centro dei suoi affari ed interessi vitali, dando prevalenza al luogo in cui la loro gestione č esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo un ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo, con il quale il soggetto ha il pił stretto collegamento.

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