(massima n. 1)
Il giudice competente per l'apertura della tutela in caso di interdizione legale va individuato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 662 cod. proc. pen. e 343 cod. civ., con riferimento al domicilio del condannato, da presumersi, ai sensi dell'art. 44 cod. civ., coincidente con la sua residenza anagrafica, senza che assuma rilievo il fatto che, a seguito della sopravvenuta irreperibilitā dell'interdetto, sia pendente la procedura di cancellazione dai registri anagrafici, posto che l'interdizione legale non č caducata dalla latitanza ovvero dall'irreperibilitā del condannato. (Regola competenza)