Cass. civ. n. 15255/2020
In tema di imposte sui redditi, ai fini della qualificazione di un bene come strumentale non rileva la sua iscrizione nelle scritture contabili ma il rapporto funzionale con il prodotto o il servizio reso dall'impresa, con onere della prova a carico del contribuente. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso di un commerciante ambulante avverso la sentenza che, validando l'accertamento, aveva ritenuto l'acquisto e la disponibilità di un autofurgone, ancorché indicato nel registro dei beni ammortizzabili come bene strumentale, fossero computabili, nella misura del cinquanta per cento, come indicatori di maggior reddito, avendo il contribuente altro veicolo per le vendite e non disponendo di auto ad uso privato).
Cass. civ. n. 20946/2019
In tema di determinazione del reddito d'impresa, le spese per i servizi di trasporto aereo di persone (cd. aerotaxi), sostenute nell'esercizio dell'attività di impresa, sono deducibili quali costi passivi ai sensi dell'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, se e nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.
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In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 70 (ora 105) del d.P.R. n. 917 del 1986, sulla deducibilità fiscale degli accantonamenti per le indennità di fine rapporto, si applica anche all'indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti, da reputarsi inclusa tra le "indennità per la cessazione di rapporti di agenzia" cui fa riferimento l'art. 16 (ora 17), comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., richiamato dal comma 3 del cit. art. 70, dovendosi ritenere tale locuzione riferita a tutta la materia regolata dall'art. 1751 c.c., il quale, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 303 del 1991 (a decorrere dal 1° gennaio 1993), contiene l'intera disciplina dell'indennità di fine rapporto dell'agente di commercio, essendo venuta meno ogni distinzione fra "indennità di scioglimento del contratto" (obbligatoria perché di origine codicistica) ed "indennità suppletiva di clientela" (derivante dalla contrattazione collettiva e fruibile solo a determinate condizioni), né potendosi escludere la deducibilità dei relativi accantonamenti in virtù del carattere aleatorio dell'indennità.
Cass. civ. n. 876/2019
In tema di determinazione del reddito d'impresa, i costi relativi ad automezzi aziendali adibiti al trasporto promiscuo di cose e persone immatricolati prima del d.m. 4 agosto 1998 e concessi in uso ai dipendenti sono deducibili, ai sensi dell'art. 75 (ora 109, comma 5) del d.P.R. n. 917 del 1986, nei limiti della loro inerenza all'attività esercitata, in quanto non rientrano tra i mezzi di trasposto indicati dall'art. 121 bis (ora 164) del medesimo T.U., che non ha portata retroattiva.
Cass. civ. n. 31031/2018
In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 121 bis (ora 164) del d.P.R. n. 917 del 1986, sono integralmente deducibili i costi concernenti i veicoli destinati esclusivamente all'attività propria dell'impresa: è peraltro onere del contribuente dimostrare tale presupposto, quale fatto costitutivo del diritto alla integrale deduzione, ferma restando la presunzione di uso promiscuo dei mezzi che, pur essendo strumentali all'attività d'impresa, non sono indispensabili per l'esercizio della stessa.
Cass. civ. n. 27615/2018
In tema d'IVA, ove l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione dell'imposta pagata per l'acquisizione di beni o servizi, spetta al contribuente l'onere di provarne la legittimità e la correttezza. (La S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che aveva riconosciuto la detrazione al contribuente che pure, rispetto alle puntuali osservazioni dell'Ufficio, non aveva dimostrato l'inerenza del veicolo acquistato rispetto all'attività di impresa, consistente in quella di vendita di pane).
Cass. civ. n. 18994/2018
In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 per i soggetti titolari di redditi d'impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni, materiali e immateriali, nuovi e fiscalmente ammortizzabili, ossia strumentali all'esercizio dell'impresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che non aveva riconosciuto il credito d'imposta per l'acquisto di spese di pubblicità inerenti all'attività d'impresa).
Cass. civ. n. 16083/2017
In tema di determinazione del reddito di impresa, la percentuale di deducibilità, nella misura del 50%, delle spese e degli altri componenti negativi relativi al mezzo di trasporto non adibito in via esclusiva ad attività strumentale di impresa, di cui all'art. 121-bis del d.P.R. n. 917 del 1986 (vigente "ratione temporis"), non si traduce nella presunzione assoluta secondo cui il chilometraggio riferibile all'attività di taxista deve essere obbligatoriamente ridotto nella stessa misura in sede di determinazione analitico-induttiva dei ricavi di cui agli articoli 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993, trattandosi di norma estranea a detto procedimento.
Cass. civ. n. 20142/2016
In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 sorge solo con l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato strumentale all'esercizio dell'impresa, non essendo, invece, sufficiente il mero acquisto dell'area edificabile destinata ad ospitarlo, in quanto, dovendo i beni oggetto dell'agevolazione entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il costo dell'area ove deve essere realizzato il fabbricato strumentale è legato alla sorte di quest'ultimo. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. dist. Lecce, 03/12/2010).
Cass. civ. n. 1691/2016
Il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 è riconosciuto per l'intero costo dell'investimento solo se, in applicazione del criterio del rapporto d'inerenza previsto dagli art. 75 (ora 109) e 121 bis (ora 164) del d.P.R. n. 917 del 1986, il contribuente provi l'esclusiva strumentalità del bene acquistato (nella specie, un autoveicolo) all'esercizio dell'impresa, a prescindere dall'esistenza di mere indicazioni formali di qualità (nella specie, risultanti dal libretto di circolazione a fronte del suo uso per trasporto promiscuo di cose e persone). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Basilicata, 08/04/2008)
Cass. civ. n. 23559/2014
Il beneficio del credito di imposta ex art. 8, comma 2, della legge n. 388 del 2000 è riconosciuto per l'intero costo dell'investimento, solo se, in applicazione del criterio del rapporto di inerenza previsto dagli artt. 75 (ora 109) e 121 bis (ora 164) del TUIR, approvato con d.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente dà prova dell'esclusiva strumentalità del bene acquistato all'esercizio dell'impresa. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Sicilia, Sez. dist. Siracusa, 10/03/2008).
Cass. civ. n. 27174/2013
L'acquisto di un veicolo è qualificabile come investimento agevolabile per l'intero costo ai fini previsti dall'art. 8, comma 2, della legge n. 388 del 2000, con conseguente riconoscimento di un credito di imposta, se il bene presenta i requisiti di cui all'art. 121 bis (ora 164) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, vale a dire solo quando si dimostri la sua strumentalità esclusiva all'esercizio dell'impresa. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Salerno, 25/06/2007)