(massima n. 1)
In tema di determinazione del reddito d'impresa, i costi relativi ad automezzi aziendali adibiti al trasporto promiscuo di cose e persone immatricolati prima del d.m. 4 agosto 1998 e concessi in uso ai dipendenti sono deducibili, ai sensi dell'art. 75 (ora 109, comma 5) del d.P.R. n. 917 del 1986, nei limiti della loro inerenza all'attivitą esercitata, in quanto non rientrano tra i mezzi di trasposto indicati dall'art. 121 bis (ora 164) del medesimo T.U., che non ha portata retroattiva.