(massima n. 1)
In tema di determinazione del reddito di impresa, la percentuale di deducibilitą, nella misura del 50%, delle spese e degli altri componenti negativi relativi al mezzo di trasporto non adibito in via esclusiva ad attivitą strumentale di impresa, di cui all'art. 121-bis del d.P.R. n. 917 del 1986 (vigente "ratione temporis"), non si traduce nella presunzione assoluta secondo cui il chilometraggio riferibile all'attivitą di taxista deve essere obbligatoriamente ridotto nella stessa misura in sede di determinazione analitico-induttiva dei ricavi di cui agli articoli 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993, trattandosi di norma estranea a detto procedimento.