(massima n. 1)
Il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 č riconosciuto per l'intero costo dell'investimento solo se, in applicazione del criterio del rapporto d'inerenza previsto dagli art. 75 (ora 109) e 121 bis (ora 164) del d.P.R. n. 917 del 1986, il contribuente provi l'esclusiva strumentalitą del bene acquistato (nella specie, un autoveicolo) all'esercizio dell'impresa, a prescindere dall'esistenza di mere indicazioni formali di qualitą (nella specie, risultanti dal libretto di circolazione a fronte del suo uso per trasporto promiscuo di cose e persone). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Basilicata, 08/04/2008)